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Benefici fiscali

Le agevolazioni fiscali per chi dona ad AIPD Pisa, persone e aziende: deduzione, detrazione e cessione di beni.

[da verificare: Il commercialista ha controllato questo testo? Cita leggi e limiti in parte superati, come Onlus e D.Lgs. 460/1997.]

Le agevolazioni fiscali per chi fa donazioni a enti del Terzo settore dipendono da chi dona (persona fisica o impresa) e da cosa si dona (denaro, beni o costo del personale per servizi). Persone fisiche ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società possono scegliere tra due agevolazioni alternative. Per ogni dettaglio leggi la guida in allegato.

Donazioni delle aziende

Le aziende possono dedurre l’importo donato entro il 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la deduzione supera il reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo.

Per l’azienda donatrice, la donazione segue il principio di cassa.

Donazioni delle persone fisiche

Le persone fisiche possono scegliere se:

  • detrarre l’importo (fino a 30.000 euro di donazione) al 30%, oppure
  • dedurre l’importo donato entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.

Chi ha un reddito superiore a 30.000 euro ha in genere più convenienza a dedurre. La scelta si fa nella dichiarazione dei redditi. Anche per le persone fisiche, con la deduzione si può riportare nelle dichiarazioni future la parte non goduta.

Personale e cessione gratuita di merci

  • Sono deducibili dal reddito imponibile Ires le spese per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato usati per prestazioni di servizi a favore di Onlus, nel limite del cinque per mille del costo del lavoro (art. 100, comma 2, lettere h) e i), del Tuir).
  • Le cessioni gratuite di merce (derrate alimentari, prodotti farmaceutici e altri beni dell’attività d’impresa, non servizi) hanno un regime agevolato previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 460/1997: non concorrono al reddito d’impresa. Valgono condizioni specifiche, ad esempio per i beni con vizi e imperfezioni.
  • Ai fini dell’Iva, queste cessioni sono operazioni esenti (art. 10, n. 12, del D.P.R. 633/1972) se il costo unitario dei beni non supera 50 euro o se all’acquisto non è stata detratta l’Iva.
  • Per cessioni di beni di costo superiore a 15.000 euro va inviata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.

Per sapere come applicare queste regole al tuo caso rivolgiti al tuo commercialista.

Vedi anche come donare e come sostenerci come azienda.

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